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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1982, n. 281

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

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Testo in vigore dal:  11-6-1982

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;
Preso atto che in data 4 febbraio 1982 è stato stipulato un accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;


Decreta:


È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nello allegato testo.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1982

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 15