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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. 189

Norme in materia di tariffe telefoniche.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 24 marzo 1982;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1


Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria A - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria A a richiesta degli utenti.
Categoria B - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria A.
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della, classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere il certificato anagrafico.
Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso gestore procederà all'applicazione delle tariffe di categoria A con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.