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LEGGE 25 marzo 1982, n. 107

Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-4-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



I limiti di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, sono aumentati di un ammontare pari all'indennità integrativa spettante ai beneficiari ai sensi dell'articolo 45 della legge medesima. L'aumento decorre dalla data di revisione dei redditi beneficiari.
Con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto dell'aumento dei limiti disposto dal comma precedente, l'indennità integrativa è soppressa e l'importo relativo è contestualmente assorbito nella liquidazione del nuovo assegno, ove spettante.
I limiti di congrua, determinati ai sensi del precedente primo comma, sono soggetti a rivalutazione biennale disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, al fine di adeguare i limiti stessi al tasso di incremento fatto registrare dall'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
L'assegno da corrispondere ai singoli titolari è adeguato ai limiti di congrua così determinati.
La rivalutazione dell'assegno di cui al comma che precede non opera nei confronti di coloro che percepiscono a qualsiasi titolo l'indennità integrativa in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, salvo la rinunzia a detta indennità.
Fino alla revisione dei redditi beneficiari, si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1974, n. 343.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai supplementi di congrua concessi dopo il 1 gennaio 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA - FORMICA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA