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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1982, n. 87

Richiamo alle armi nel 1982 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1


Nel corso dell'anno 1982 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:
millenovantatre ufficiali, centocinquantotto sottufficiali e ottocentotrentadue militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
quarantasette ufficiali e cinquantatre sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.