stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 marzo 1982, n. 71

Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  31-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati.
La facoltà di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facoltà di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Università di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.