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LEGGE 10 marzo 1982, n. 70

Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-3-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - MARCORA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA