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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 45

Tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  12-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, concernente le tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;
Considerata l'opportunità di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;
Decreta:
Articolo unico:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le tariffe telegrafiche, relative ai servizi di stampa e di informazione per l'interno della Repubblica svolti in concessione, sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, citato nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 15

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, concernente le tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;
Considerata l'opportunità di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:
Articolo unico:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le tariffe telegrafiche, relative ai servizi di stampa e di informazione per l'interno della Repubblica svolti in concessione, sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, citato nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982

Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 15