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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1982, n. 4

Proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1982, n. 86 (in G.U. 22/03/1982, n.79).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1982 al: 22-3-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione, da parte del personale dell'Aeronautica militare, dell'espletamento del servizio antincendi in taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; è prorogato di sei mesi.