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LEGGE 15 ottobre 1981, n. 590

Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal: 4-11-1981
al: 20-5-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso   la   Tesoreria   centrale  e'  aperto  un  conto  corrente
infruttifero  denominato  "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato
al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  al  quale  viene
attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva
di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli
anni successivi.
  Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che
le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche
di   carattere  eccezionale,  i  cui  effetti  abbiano  inciso  sulle
strutture  o  abbiano  compromesso  i bilanci economici delle aziende
agricole, adottino le seguenti misure:
    a) a titolo di pronto intervento:
      1)  erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura
del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli
o  associati,  che  abbiano  subito  gravi  danni  e  si  trovino  in
particolari  condizioni  di  bisogno  per la ripresa produttiva delle
proprie  aziende,  con particolare riguardo alle spese necessarie per
attenuare  i  danni  ai  prodotti  in  specie  a  quelle  relative al
trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
      2)  l'anticipazione  delle  provvidenze previste dalla presente
legge.
    b)  la  ricostituzione  dei  capitali  di conduzione, compreso il
lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per
effetto   della   perdita  della  produzione,  riferita  a  qualsiasi
ordinamento  colturale,  mediante abbuono di quota parte del capitale
mutuato   nei   limiti   e  con  le  modalita'  dell'articolo  2  del
decreto-legge  30  agosto  1968,  n.  917,  convertito nella legge 21
ottobre  1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2
precitato,  di  contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende
che  abbiano  subito  danni  non  inferiori  al  35  per  cento della
produzione  lorda  globale,  esclusa quella zootecnica nonche' fino a
lire  5  milioni  a  favore  delle  aziende  a  coltura specializzata
protetta;
    c)  la  provvista  dei  capitali  di  esercizio  ad  ammortamento
quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14
febbraio  1964,  n.  38,  al  tasso  agevolato  del  4,50  per cento,
riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni
e  compartecipanti,  singoli  od  associati,  quando  il danno non e'
inferiore  al  35  per  cento della produzione lorda globale, esclusa
quella zootecnica;
    d)  la  ricostruzione  o  ripristino  delle  strutture  fondiarie
aziendali,  mediante  erogazione di contributi previsti dall'articolo
1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;
    e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati
alla distillazione.
  Le   regioni,  compatibilmente  con  le  finalita'  primarie  della
presente legge, possono adottare misure volte:
    a)  al  ripristino  delle  strade  interpoderali,  delle opere di
approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti  idrauliche  e degli
impianti  irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica
con onere della spesa a totale carico del Fondo;
    b)  al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana,  con  onere  della  spesa  a  totale  carico  del Fondo, ivi
compresi  i  lavori  diretti  alla migliore efficienza delle opere da
ripristinare.
  Le  somme  prelevate  dal  Fondo sono reintegrate dal Ministero del
tesoro  per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere
la dotazione di 400 miliardi di lire.