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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1981, n. 551

Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonchè dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/2000)
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Testo in vigore dal: 22-10-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente la
delega  al Governo per il passaggio ad altre amministrazioni civili o
ad    altri    corpi    militari    dello    Stato    del   personale
dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza,  proveniente  dal
soppresso  ruolo  dei  funzionari  di pubblica sicurezza, nonche' dai
disciolti  Corpi  della polizia femminile e delle guardie di pubblica
sicurezza;
  Uditi  i  pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della citata legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visti  i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni
parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa, di grazia e
giustizia,  delle  finanze,  dell'agricoltura  e  delle foreste e del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il   personale   dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza
proveniente  dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza
e  dal  disciolto  Corpo  della  polizia  femminile  puo' chiedere di
passare  nei  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno, o di
altre amministrazioni dello Stato.
  Il   personale   di  cui  al  comma  precedente  e'  inquadrato  in
soprannumero  -  riassorbibile  con  la  cessazione  dal servizio per
qualsiasi  causa  - mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale
rivestita  nell'amministrazione  di provenienza prima dell'attuazione
dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n.
121,  nonche'  l'anzianita'  nella  qualifica ricoperta, l'anzianita'
complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
  Nel  caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni
fissi  e  continuativi  risulti  inferiore a quello in godimento allo
stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza e' attribuita sotto
forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.