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LEGGE 25 dicembre 1881, n. 545

Che proroga l'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e manda assumere pure provvisorio delle ferrovie romane per conto diretto dello Stato. (081U0545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1882 al: 13-1-1884
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Art. 1



L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia, assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), sarà, dal 1° gennaio 1882, continuato colle norme della stessa legge fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, sottoporrà all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui è parola nell'art. 17 della legge per il miglior andamento del servizio.