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LEGGE 25 dicembre 1881, n. 545

Che proroga l'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e manda assumere pure provvisorio delle ferrovie romane per conto diretto dello Stato. (081U0545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 23/05/2024