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LEGGE 11 dicembre 1881, n. 513

Che approva gli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1882 del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, non che quelli dell'entrata e della spesa per l'amministrazione del Fondo di culto. (081U0513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1882
Lo Stato di prima previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 304 del 30-12-1881.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-1-1882
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sino all'approvazione del bilancio  definitivo  di  previsione  per
l'anno 1882 il Governo del Re e' autorizzato a far  pagare  le  spese
ordinarie e straordinarie del Ministro di Grazia e  Giustizia  e  dei
Culti, in conformita' allo stato di  prima  previsione  annesso  alla
presente legge (Tabella A).