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LEGGE 17 ottobre 1881, n. 435

Che stabilisce una posizione di servizio ausiliario fra gli ufficiali del regio esercito. (081U0435)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-11-1881 al: 15-12-2009
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Art. 1



È stabilita per i tenenti generali e maggiori generali e per gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi dell'esercito permanente, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi, la posizione di servizio ausiliario.