Col quale si dispone che gli studenti del quarto corso della Facoltà
medico-chirurgica, falliti in più di due prove nell'esame di licenza
medica, potranno rifare soltanto le prove fallite. (081U0414)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1881
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)