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LEGGE 22 luglio 1881, n. 348

Che proroga il termine fissato dalla legge 7 luglio 1878 agli ufficiali ed assimilati a fare valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865. (081U0348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-8-1881
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Coloro i quali alla promulgazione dilla legge 23  aprile  1865,  n.
2247, facevano parte dell'esercito o  dell'armata,  sono  rimessi  in
tempo per invocarne i benefizi entro  un  anno,  dalla  promulgazione
della presente legge.