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LEGGE 7 aprile 1881, n. 133

Che provvede per l'abolizione del corso forzoso (081U0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1881
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consorzio degli Istituti di emissione istituito dalla  legge  30
aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), sara' sciolto col 30 giugno 1881. 
 
  A partire dal  1°  luglio  1881  i  biglietti  consorziali  che  si
troveranno in circolazione  costituiranno  un  debito  diretto  dello
Stato. 
 
  Cessera', dalla stessa  data,  l'assegnazione  annua  sul  bilancio
dello Stato a favore del Consorzio, e sara' ritirata la rendita dello
Stato data dal Governo a garanzia dei biglietti consorziali in virtu'
delle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (Serie 2ª), e 30 aprile  1874,  n.
1920 (Serie 2ª).