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LEGGE 30 marzo 1981, n. 113

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1992)
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Testo in vigore dal:  4-4-1981 al: 15-4-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Applicabilità


Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:
1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;
3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane;
4) da tutti gli altri enti pubblici;
Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.
Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:
a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;
b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.
Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, e tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.
Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.