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LEGGE 29 gennaio 1880, n. 5253

Concernente l'affrancamento delle rendite enfiteutiche. (080U5253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-2-1880 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nello affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, n. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1636, in confronto del Demanio, del Fondo per il culto E del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, è fatta facoltà a debitori delle annue rendite e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gli immobili, assumendo l'obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno.