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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. 1125

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del X comando militare territoriale della regione militare meridionale.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-5-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1


Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonché la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del X comando militare territoriale della regione militare meridionale.
Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.