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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1980, n. 992

Aumento, da cinquantamila a centomila lire, con decorrenza 1 gennaio 1981, della misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali a norma dell'art. 6 della legge n. 1612 del 1960.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964;
Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48, è elevata da lire cinquantamila a lire centomila a decorrere dal 1 gennaio 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1980

PERTINI FORLANI - REVIGLIO FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1981

Registro n. 2 Finanze, foglio n. 198