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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 914

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'Arma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-1-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, è elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.