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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1980, n. 878

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/12/1980, n. 355 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1982)
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Testo in vigore dal: 8-1-1981
al: 30-9-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963,
n.  735,  con  il  quale e' stato approvato il regolamento recante la
disciplina  del  servizio  telegrafico diretto fra utenti telegrafici
(telex);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976,
n.  718,  con  il quale si e' provveduto alla revisione delle tariffe
postali,   telegrafiche   e   per  il  servizio  diretto  fra  utenti
telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977,
n.  950,  con  il  quale  sono state modificate le tariffe postali in
materia di stampe periodiche;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con quello del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 gennaio 1981 le tariffe postali, nonche' i limiti
di peso, di dimensione e di valore e le indennita' per la perdita, la
manomissione  o  l'avaria  di  corrispondenze e di pacchi, le tariffe
telegrafiche  e le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e
per  il  servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno
della  Repubblica  sono stabiliti nelle misure indicate nelle annesse
tabelle  A,  B, C, D, E e F, firmate dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
  A decorrere dal 1 ottobre 1981 le tariffe postali, nonche' i limiti
di peso, di dimensione e di valore e le indennita' per la perdita, la
manomissione  o  l'avaria  di  corrispondenze e di pacchi, le tariffe
telegrafiche  e le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale e
per  il  servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno
della  Repubblica  sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse
tabelle  1,  2, 3, 4, 5 e 6, firmate dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1981  sono  abrogati  i  decreti del
Presidente  della  Repubblica  12 ottobre 1976, n. 718, e 23 dicembre
1977, n. 950, citati nelle premesse.