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LEGGE 2 dicembre 1980, n. 804

Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-12-1980

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, è sostituito dal seguente:
"Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:
a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purché non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI