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LEGGE 3 novembre 1980, n. 707

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-11-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola


È autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600.400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 10 gennaio 1980.