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LEGGE 23 luglio 1980, n. 487

Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole.

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Testo in vigore dal: 10-9-1980
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  La Cassa per la formazione della proprieta' contadina puo'  operare
interventi anche a favore di cooperative di lavoratori  della  terra,
sino  alla  concorrenza  del  20  per  cento   delle   disponibilita'
finanziarie annuali, secondo i criteri  stabiliti  dall'articolo  16,
primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 luglio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                  COSSIGA - MARCORA - 
                                  FOSCHI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO