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LEGGE 13 agosto 1980, n. 461

Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente:
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI COSSIGA - BISAGLIA - ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO