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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 293

Richiamo alle armi, nell'anno 1980, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-7-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Ritenuto che le attuali esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica rendono necessario il richiamo di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Sulla

proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1


È autorizzato il richiamo alle armi nell'anno 1980 di cinquecento graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo e collocati in congedo per raggiunti limiti di età appartenenti a classi non anteriori al 1923.