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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980, n. 271

Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-7-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;
Considerata l'esigenza di un adeguamento della disciplina anzidetta, allo scopo di assicurare una maggiore speditezza ai procedimenti concorsuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta:

Art. 1



All'art. 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 è aggiunto il seguente comma:
"Le prove scritte possono aver luogo anche nelle altre sedi indicate nel decreto che indice il concorso o in successivo atto da comunicare ai partecipanti del concorso. A questi sarà segnalata la sede di partecipazione alla prova cui saranno assegnati in relazione alla residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso, mediante pubblicazione di apposito atto in Gazzetta Ufficiale".