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LEGGE 31 marzo 1980, n. 133

Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della metropolitana di Roma (linea A) mediante l'utilizzazione di somme già stanziate.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-4-1980

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma è autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1 febbraio 1978, n. 19, in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

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