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REGIO DECRETO 6 febbraio 1908, n. CXXIV (124)

Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1908
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Testo in vigore dal:  10-5-1908

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento del 19 settembre 1617, col quale Bartolomeo Bandinelli istituiva erede universale delle sue sostanze l'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia, con l'obbligo di fondare in Roma un Collegio ove fossero mantenuti dodici giovani studenti figliuoli di fratelli di detta Arciconfraternita e, in mancanza, giovani studenti figliuoli di fiorentini dello Stato vecchio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio «Bandinelli» in Roma è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.