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LEGGE 27 dicembre 1879, n. 5198

Che accorda l'esercizio provvisorio a tutto febbraio 1880 degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa. (079U5198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1880 al: 15-12-2009
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Art. 1



Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1880, e non oltre ai primi due mesi del venturo anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei suddetti stati di prima previsione, presentati il 15 settembre 1879 con le variazioni successive, sino a quella del 9 dicembre corrente, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.