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LEGGE 18 dicembre 1879, n. 5188

Che approva alcune modificazioni alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 25 giugno 1865 n. 2359. (079U5188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1880 al: 29-6-2002
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Agli articoli 9, 10, 56 e 71 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, numero 2359, sono sostituiti gli articoli seguenti:
Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:
1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa.

Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti e contigui alla medesima a termini dell'art. 77 della presente legge, Pei lavori accessorii, che possono occorrere in quelle opere, le quali per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali devono eseguirsi dallo Stato direttamente, o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e il parere del Consiglio di Stato, ha, per tutti gli effetti della presente legge, il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 1

Art. 10. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, negli altri casi è fatta dal prefetto.

È fatta altresì dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni ed a Consorzi e per la costruzione e sistemazione dei cimiteri, dopo che il progetto sia stato approvato dalla autorità competente.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali, fatte obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Art. 56. Esistendo vincoli legali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente ai termini delle leggi civili.

Quando per altro le indennità non eccedono la somma di 200 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'articolo 5 della presente legge.

Art. 71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili, che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Si precederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto, o sottoprefetto, la concessa autorizzazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1879.

UMBERTO.

A. Baccarini.
T. Villa.

Visto - Il Guardasigilli
T. Villa.