stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 giugno 1879, n. 4946

Che modifica l'altra legge dell'8 giugno 1873 relativa all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane. (079U4946)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1879 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-7-1879 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 4, 9, 17 e 22 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale.

Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero d'usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire 2.

Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la citazione sarà fatta per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà. Inoltre una copia del giornale sarà affissa per otto giorni nella casa comunale, ed un'altra nella cancelleria del Tribunale, e l'affissione sarà certificata vera dal sindaco e dal cancelliere rispettivamente, i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gli interessati prendere in qualunque tempo cognizione e senza spesa.

Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza.

Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti avanti i pretori.

Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizi cui danno luogo le contestazioni sul dritto della prestazione ai termini dell'articolo 14.

Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il dritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili soggetti alla prestazione mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o della convenzione.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla metà ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere più di cinquanta iscrizioni; occorrendone più di 50 (cinquanta), per le ulteriori fino a cento le tasse anzidette saranno ridotte al quarto, e per tutte le successive al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale, la quale per metà sarà sopportata dal creditore, e per l'altra metà dai debitori, in proporzione della rispettiva quota.

Queste diminuzioni di tasse sono anche applicabili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla presente legge, stipulate per accordo delle parti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1879.

UMBERTO.

Taiani.