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LEGGE 19 dicembre 1979, n. 686

Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" e del controvalore in lire italiane di dollari 10 mila per l'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-1-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 20.000, in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" nonché di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 10 mila, in favore dell'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.