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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 676

Proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia/Nord America Atlantico esercitata dalla società di navigazione "Italia" e per la linea Italia/India/Pakistan/Bangladesh esercitata dalla società di navigazione "Lloyd Triestino".

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1980, n. 40 (in G.U. 05/03/1980, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1980)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-3-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata con legge 23 giugno 1977, n. 373;
Considerato che con il 31 dicembre 1979 cessa di avere efficacia l'intervento sovvenzionatorio dello Stato per l'esercizio del servizio Italia/Nord America Atlantico svolto dalla società di navigazione "Italia" e per la linea Italia/India/Pakistan/Bangladesh svolto dalla società di navigazione "Lloyd Triestino";
Ritenuta, per corrispondere ancora alle specifiche esigenze dell'economia nazionale, la straordinaria ed urgente necessità di provvedere all'ulteriore intervento finanziario dello Stato per il sostegno delle due linee sopra menzionate che non hanno raggiunto l'equilibrio economico della gestione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre 1979, del contributo di avviamento e della sovvenzione previsti dal primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, modificato dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1977, n. 373, per l'esercizio, rispettivamente, del servizio Italia-Nord America Atlantico e della linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh, e prorogata fino al 31 dicembre 1980.))

All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1980.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 1980, N.40))