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LEGGE 24 dicembre 1979, n. 669

Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1980
al: 29-2-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Nelle  province  di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n.
322,  ai  braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31
dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n.
852,  negli elenchi nominativi a validita' prorogata spettano per gli
anni  1980  e  1981  -  sulla  base  del  numero  di giornate ad essi
attribuite  nell'elenco  - le prestazioni delle assicurazioni gestite
dall'INPS  nonche'  quelle di malattia e maternita', ad eccezione dei
lavoratori  che,  avendo  compiuto  l'eta'  pensionabile di vecchiaia
godono  di  un  trattamento  pensionistico,  dei lavoratori emigrati,
nonche'  di  quelli  occupati  in  altro  settore produttivo in forma
prevalente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1979

                               PERTINI

                                                    COSSIGA - MARCORA
                                                             - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO