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LEGGE 24 dicembre 1979, n. 652

Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-1-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932.
Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianità di grado o una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, è prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.