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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 326

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-8-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Veduta l'unità richiesta dell'Università di Torino in ordine alla assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di chimica teorica. . . . . . . . . . . . . . posti n. 1
Facoltà di economia e commercio:
istituto di matematica finanziaria . . . . . . . . . . posti n. 1
Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di medicina interna
(cattedra di clinica medica I) . . . . . . . . . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979

Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 98