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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 151

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1979, n. 299 (in G.U. 27/07/1979, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-5-1979
al: 27-7-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di addivenire al rifinanziamento
degli   interventi  di  ammodernamento  e  miglioramento  della  rete
aeroportuale  nazionale,  gia' riconosciuti urgenti ed indispensabili
dalla  legge  22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni ed
integrazioni,  anche  al  fine  di  scongiurare  la  chiusura,  entro
brevissimo  termine,  dei cantieri, con conseguenze gravissime per la
funzionalita'  degli aeroporti e per i livelli occupazionali, nonche'
allo  scopo di evitare ripercussioni sul costo delle opere, sul quale
inciderebbe fortemente l'eventuale periodo di blocco dei lavori;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  far  fronte  ai  maggiori  oneri derivanti dalla revisione dei
prezzi  dei lavori urgenti ed indispensabili in corso negli aeroporti
aperti  al traffico aereo civile, gia' appaltati al 31 dicembre 1977,
l'autorizzazione  di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22
dicembre  1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13
agosto  1975,  n.  377, convertito, con modificazioni, nella legge 16
ottobre 1975, n. 493, e' aumentato di lire 119 miliardi.
  La maggiore spesa di lire 109 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero dei trasporti, e' destinata,
oltre  che  alla  finalita' di cui al comma precedente, anche per far
fronte  alla  spesa  per  l'arredamento  delle  aerostazioni e per la
realizzazione  di  opere  integrative,  la  cui  esecuzione  si renda
necessaria  per  conferire funzionalita' alle opere gia' appaltate ai
sensi  della  citata  legge 22 dicembre 1973, n. 825, negli aeroporti
che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri.
  La  restante maggiore spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della difesa, e'
destinata   alla   fornitura   e   installazione  di  apparecchiature
integrative  per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico
aereo civile.
  Agli  effetti  dell'art.  107  del  testo  unico  delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente
della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore a 48
miliardi  di lire e' riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale
ed insulare.