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LEGGE 8 luglio 1878, n. 4438

Che prescrive un'inchiesta ferroviaria e stabilisce che l'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia sarà assunto in via provvisoria per conto dello Stato. (078U4438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1878
Le Tariffe e condizioni annesse al provvedimento sono state pubblicate successivamente nel SO relativo alla GU n. 165 del 15-07-1878.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1878 al: 15-12-2009
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Art. 1



Una Giunta procederà ad una inchiesta per riconoscere in quale misura i sistemi di esercizio di ferrovie finora seguiti e le condizioni, i criteri, i calcoli, su cui si fondano le convenzioni finora stipulate, rispondano all'interesse dello Stato; ed inoltre quali siano i metodi da preferirsi per le concessioni dell'esercizio medesimo alla industria privata.

La inchiesta sarà pubblica.

La Giunta esaminerà inoltre se convenga che lo Stato proceda al riscatto degli opifici di Pietrarsa e dei Granili di Napoli.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/07/1878, n. 165 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.