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LEGGE 30 giugno 1878, n. 4430

Colla quale è prorogato al 30 giugno 1879 il corso legale dei biglietti proprii degli istituti di emissione, e sono date altre disposizioni relative agli istituti medesimi ed ai pagamenti in moneta di bronzo. (078U4430)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1878 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))