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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 693

Norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1978, n. 841 (in G.U. 29/12/1978, n.361).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1978)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  30-12-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che occorre stabilire le modalità e i termini di pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani disciplinati dalla citata legge n. 392 del 1978;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Decreta:

Art. 1


Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente art. 34-bis:
"Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorché l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualità. Per il pagamento delle annualità successive si applica la disposizione del precedente comma".