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LEGGE 4 agosto 1978, n. 470

Aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei Lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, società ed enti culturali.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-9-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei con sede in Roma, previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077, in lire un miliardo, viene elevato, con effetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e ottocento milioni.