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LEGGE 1 agosto 1978, n. 438

Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal: 16-8-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice
di procedura penale, di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo
i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro
il 31 ottobre 1979.