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DECRETO-LEGGE 21 luglio 1978, n. 383

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 agosto 1978, n. 480 (in G.U. 25/08/1978, n.237).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1978)
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Testo in vigore dal: 26-8-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  garantire  la  massima
funzionalita' nell'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, al
fine di accelerare la realizzazione degli interventi straordinari;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno,  di  concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  primi  tre  commi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti dal seguente:
  "La  Cassa  per  il  Mezzogiorno e' amministrata da un consiglio di
amministrazione  composto  da un presidente e da sette membri, scelti
tra  esperti  di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il
Consiglio  dei  Ministri,  previa  comunicazione  dei nominativi alla
Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".
  ((L'articolo  8  del  testo  unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
    "Il  comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni meridionali e'
composto  dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre
consiglieri  di  ciascuna  di  esse,  eletti  dai rispettivi consigli
regionali  con  voto  limitato  a due e in modo che sia assicurata la
rappresentanza  delle  minoranze. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo  9  del  presente testo unico il comitato esprime, entro
trenta  giorni,  il  proprio parere sui programmi annuali della Cassa
per   il   Mezzogiorno   e   degli   enti  collegati,  da  sottoporre
all'approvazione del Ministro".
  Le  regioni  provvederanno  alla  nomina  dei rappresentanti di cui
all'articolo  8  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  come  modificato  dal  precedente comma, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica
quello esistente.
  Il  punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle
leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.))