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DECRETO-LEGGE 14 luglio 1978, n. 367

Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 430 (in G.U. 12/08/1978, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1978)
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vigente al 13/05/2024
Testo in vigore dal: 13-8-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  emanare  norme  per
l'interpretazione  autentica  della disciplina giuridica dei rapporti
tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
turismo e dello spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 430)).
  ((...)),  gli  atti  relativi  all'acquisto ed al trasferimento del
titolo  sportivo  dei  giocatori  di calcio o degli atleti praticanti
altri  sports, nonche' le assunzioni dei tecnici da parte di societa'
od  associazioni  sportive,  devono  intendersi non assoggettati alla
disciplina  in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni.