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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 317

Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti al consiglio provinciale dell'economia di Roma, ora camera di commercio di Roma, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230, con il quale sono state apportate variazioni alla tariffa suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 549, che prevede facilitazioni sui diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale;
Vista la deliberazione n. 434 del 12 novembre 1976, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1


La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
a) Titoli del debito pubblico . .|
Titoli delle aziende autonome|
dello Stato . . . . . . . . .|
Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti
vince e comuni. |
Obbligazioni fondiarie ed edi-|
lizie
b) Titoli garantiti dallo Stato .| Diritto fisso lire
Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto
alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L.

ed edilizie . . . . . . . . . > 1.000 per ogni
Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca-
alle cartelle di credito co-| pitale in circo-
munale e provinciale . . . .| lazione

L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore.
Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.