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LEGGE 27 aprile 1978, n. 181

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1978 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO