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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. 83

Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1990)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-10-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 luglio 1970, n. 506; per "organismo abilitato" si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) di Parma ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 7 della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di Parma.